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VADEMECUM sulla DISCOGRAFIA

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VADEMECUM sulla DISCOGRAFIA

 Estratto dal sito APBEAT (http://www.apbeat.it)

 

IL PRODUTTORE DISCOGRAFICO

Fino a qualche anno fa (oggi non è più esattamente così), il produttore era una persona che, avendo contatti con figure importanti delle case discografiche, poteva proporre dei progetti ed indurre le case discografiche stesse ad investire diverse risorse economiche sul progetto portato. Era perciò una figura indipendente che "scopriva" nuovi talenti mettendoli sotto contratto e cercando poi di stipulare per conto degli artisti stessi contratti discografici più o meno vantaggiosi.

Oggi purtroppo, in piena crisi discografica, questa figura và sempre di più scomparendo poiché vanno scomparendo gli investimenti delle major su nuovi progetti. Un produttore generalmente si occupa di curare la produzione del lavoro artistico in studio, risponde al direttore artistico della major (il quale a sua volta ne risponde al direttore generale) del budget a lui concesso per quel dato progetto sulle vendite del quale incasserà una percentuale. Talvolta il produttore segue anche le fasi successive alla produzione occupandosi del management dell'artista ovvero dei concerti prendendo una percentuale sugli introiti derivanti per l'appunto dagli spettacoli. Esiste poi un produttore di tipo diverso (a volte può essere anche un arrangiatore-produttore), ovvero una persona che è ricercata per via della sua "impronta" personale e per la sua esperienza, questo tipo di produttore-arrangiatore cura esclusivamente il lavoro in studio di registrazione e raramente si occupa di fare talent scouting, né di trovare contratti, né tanto meno di seguire la carriera dell'artista, si occupa esclusivamente di far "suonare bene" il lavoro artistico. In Italia ce ne sono pochissimi e, per lo più costano molto.

LE CASE DISCOGRAFICHE

(parziale estratto da un articolo di SERGIO CAPUTO)

Le case discografiche così come le conosciamo oggi nascono, pensate un po', intorno agli anni '50, prima di allora il business non era incentrato sulla vendita dei dischi, bensì sulla vendita degli spartiti. A guidare il mercato della musica infatti non erano i discografici ma gli editori musicali, coloro cioè che stampavano e mettevano in commercio gli spartiti, ad uso e consumo delle orchestre da ballo che giravano il mondo e avevano bisogno di un repertorio.

 Vi chiederete come guadagnavano?

Pensate allora al fatto che in quel tempo, non così lontano, la musica si poteva ascoltare solo ed esclusivamente in due modi: dal vivo nei locali e nei teatri, o dal vivo alla radio. In un paese come gli USA (e quindi anche in Italia) per esempio venivano eseguiti decine di migliaia di concerti al giorno che, nel caso della radio, pagavano agli editori ed agli autori i diritti di utilizzo (tramite l'analogo della nostra SIAE). Da quando prese piede il disco, iniziò a configurarsi il mercato discografico più o meno come è strutturato oggi: la casa discografica produce i dischi, li affida ad una catena di distribuzione, la quale distribuisce i prodotti ai negozianti. In parallelo la casa discografica deve provvedere a pubblicizzare i suoi prodotti, cercando di farli "mettere" alla radio, di far apparire i suoi artisti in televisione, e far sì che la stampa, specializzata e non, ne parli il più possibile.

 Oggi per cercare di vendere il prodotto musicale è necessario anche fare degli spot, cioè comprare degli spazi pubblicitari televisivi e radiofonici, e molto spesso produrre un video, laddove siano disponibili canali televisivi specializzati, naturalmente queste operazioni sono costosissime. La struttura interna di una casa discografica è oggi composta come una qualsiasi altra azienda: c'è un amministratore delegato, un presidente, un direttore generale, un responsabile del marketing e un responsabile della promozione. La parte artistica, cioè la responsabilità di scegliere la musica da mettere in produzione, spetta ad un direttore artistico, il quale teoricamente, oltre a seguire le produzioni di artisti già affermati, dovrebbe anche "scoprire" artisti nuovi, e passare molte ore ad ascoltare le centinaia di cassette e demo che arrivano nel suo ufficio. La fantasia popolare, che ritrae gli uffici delle case discografiche come luoghi pieni di attività, nei quali si aggirano personaggi dal look progressivo d'avanguardia e si ascolta musica a tutto volume è, per l'appunto, solo una fantasia; l'impatto visivo della stragrande maggioranza delle case discografiche è molto simile a quello di una compagnia di assicurazioni. Oggi di case discografiche (major) ce ne sono sempre meno, in quanto si stanno creando quattro grossi poli che stanno via via assorbendo tutte le compagnie più piccole. Queste grosse case discografiche hanno interessi produttivi quasi esclusivamente su artisti anglo americani, ecco perchè escono sempre meno prodotti italiani. Tuttavia esistono piccole ed agguerrite etichette italiane desiderose di far uscire nuovi talenti (ed a queste bisognerebbe rivolgersi oggi) ma dobbiamo purtroppo considerare, che esse sono assolutamente abbandonate a se stesse e non aiutate economicamente poichè nella musica, al contrario di quello che avviene per le produzioni cinematografiche (finanziate il più delle volte anche se il prodotto è di serie B), non esistono sovvenzioni statali in quanto il prodotto discografico, anche se artisticamente valido, non viene considerato bene culturale.

 I CONTRATTI DISCOGRAFICI

(parziale estratto da un articolo di SERGIO CAPUTO)

Quando un artista viene contattato da un etichetta a cui piace il suo lavoro, la fase successiva prevede la stipula di un accordo o contratto. Esistono vari tipi di contratto, ma in fin dei conti si può ridurre il tutto a tre categorie:

 1)      Contratto artistico

In linee generali le caratteristiche di questo contratto sono le seguenti: la casa discografica paga le registrazioni, la realizzazione della copertina, la distribuzione e la promozione, e diventa per sempre proprietaria del master, cioè dell'album. In questo genere di contratti, fatta eccezione per artisti già famosi che hanno maggior potere contrattuale, le edizioni finiscono per andare interamente alla società editoriale "sorella" della casa discografica. Questo è il tipo di accordo preferito dalle grandi case, che si assicurano un controllo totale sull'artista e sulle sue composizioni per tutta la durata del contratto (3-5 anni o tre album più uno di opzione in un determinato periodo di tempo), oltre al perenne controllo sui dischi che l'artista registra durante il periodo contrattuale. Le percentuali che vanno all'artista in questo caso variano dal 4% al 18% (solo per gli artisti di grido) del prezzo al rivenditore. Da queste l'artista dovrà dedurre le percentuali dovute al produttore (che sono a suo carico), più un 20% per spese di amministrazione.  Quest'ultima detrazione è stata ereditata dai tempi del vinile; il vinile si poteva rompere durante l'imballaggio e la consegna ai negozianti, e quel 20% serviva alle case discografiche per "ammortizzare" le perdite; oggi il vinile non si fa più, e i cd non si rompono, ma la clausola è rimasta. Un tempo (ora non più) era uso e consuetudine che alla sigla del contratto la casa discografica versasse

all'artista e/o i suoi produttori un anticipo sulle future vendite chiamato "anticipo minimo garantito", cioè l'importo corrispondente a un determinato numero di copie che la casa discografica si impegna a vendere. Naturalmente l'artista e i produttori non guadagnano una lira fino a che la casa discografica non avrà interamente recuperato questo anticipo, più sostanzioso è l'anticipo, più c'è speranza che la casa discografica si dia da fare per recuperarlo, promuovendo l'album e convincendo i negozianti a ordinarlo.

 2)      Contratto di licenza

In questo tipo di contratto l'artista paga le registrazioni e quindi il master resta di sua proprietà, tutto il resto lo paga la casa discografica. Al termine della licenza (che è una specie di "affitto"del master) l'artista e la casa discografica possono decidere se rinnovare l'accordo oppure no. In caso di "no" l'artista è libero di usare il master a suo piacimento e rimetterlo in circolazione con un'altra etichetta. Il contratto di licenza lascia più spazio per negoziare sulle edizioni, e a volte l'artista riesce a tenersi il 100%, ammesso che abbia la sua società editoriale. Le percentuali sulle vendite in favore dell'artista sono nettamente più alte (dal 18% al 30%) e il minimo garantito può essere molto consistente (oggi è sempre più raro...). In genere l'artista usa proprio il garantito per pagarsi in tutto o in gran parte i costi dell'album. La "rogna" di questo tipo di contratto è che, nel caso le due parti, al termine della licenza, decidano di non continuare, può essere durissimo per l'artista proporre ad un'altra casa discografica di distribuire un album "vecchio", cioè che ha già venduto quello che poteva vendere per cui gli  resterà sul groppone un album che, non essendo distribuito, non ha nessuna possibilità di vendere. Il contratto di licenza è ampiamente usato anche da etichette indipendenti, che non hanno una forza di distribuzione propria, e quindi danno i loro prodotti in licenza a case discografiche più grandi e potenti.

  3)     Contratto di distribuzione

In questo tipo di contratto l'artista (o l'etichetta indipendente) paga per tutto, registrazioni, promozione etc… e la casa discografica si limita a distribuire. È il tipo di contratto che lascia più libertà in assoluto all'artista, e le percentuali possono arrivare al 50%. Il problema è che la promozione può costare cifre da capogiro, specie per chi, come un artista singolo, non ha una struttura per farlo, è quindi molto rischioso. Inoltre le case discografiche tendono a concentrare i propri sforzi di vendita sui progetti vincolati da un contratto artistico, dove cioè hanno totale controllo, e quindi il massimo del ritorno economico, quindi il "distribuito" può vedersi continuamente "scavalcato" da altri artisti della stessa casa discografica, ma che sono più "cari" alla medesima in quanto le assicurano maggiori margini di guadagno essendo sotto contratto artistico. Fra questi tre modelli esistono tuttavia parecchie sfumature intermedie, che vengono precisate nel contratto.

 L'EDITORE

Generalmente i musicisti tendono a fare molta confusione tra etichetta produttrice ed edizioni musicali che, fondamentalmente, sono due cose del tutto differenti. L'Editore Musicale è la figura che "commercializza" le opere che un autore gli cede, è il titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica delle opere dei propri autori e gestisce per loro conto tali diritti attraverso le licenze di sincronizzazione, le utilizzazioni discografiche e le esecuzioni dal vivo. Inoltre, come nel caso della APbeat, l'editore fa' anche opera di promozione e diffusione del proprio repertorio attraverso canali radiofonici e videocinematografici. Nessun brano si può mettere in commercio se non è "edito" da qualcuno, ovvero, un disco si può teoricamente mettere in commercio anche senza un editore, in realtà il ruolo dell'editore, che diventa di fatto insieme all'autore il proprietario del brano, è quello di far sì che i diritti del brano siano tutelati al meglio per anni, cosa che un autore senza editore non riesce assolutamente a fare. (?)  Un importante aspetto del ruolo dell'editore si capisce tenendo presente questa semplice cosa: il contratto con la casa discografica prima o poi scade, ma l'editore fa sì che i brani vengano ricommercializzati, (!!) pubblicati sotto forma di spartiti, proposti ad altri interpreti, usati nei film e nelle pubblicità, ovvero fa sì che non cadano "nel dimenticatoio". L'editore, secondo le norme vigenti prende il 50% del totale dei diritti maturati ovvero 12/24 (ma non sempre è così), l'altro 50% va, in proporzioni diverse o paritarie, all'autore del testo ed all'autore della musica. Spesso in fase di contrattazione fra un produttore ed una casa discografica, l'ottenimento o meno delle edizioni o di una parte di esse è fonte di feroci litigi, che altrettanto spesso, avvengono all'insaputa dell'artista (soprattutto se alle prime armi). Tutte le case discografiche (o quasi) hanno la loro sezione editoriale, ed è normale ed anche raccomandabile, cedere ad essa una parte delle edizioni, sia pure per un periodo di tempo, affinché la casa discografica sia più motivata ad investire. Non è invece raccomandabile cedere le edizioni "per sempre" ad un editore non qualificato o della cui buona operatività editoriale non siete certi. Rimmarreste stupiti se sapeste quanti nomi famosi, si ritrovano ad aver firmato cessioni editoriali eterne senza poter più tornare in possesso del proprio integro brano e dei guadagni che ne derivano.

 DIFFERENZE tra EDITORE e DISCOGRAFICO

Come si diceva nella precedente FAQ, spesso si cade nell'errore di identificare l'editore musicale con il discografico, mentre la differenza è enorme. L'editore infatti tutela prevalentemente gli interessi del compositore, il discografico tutela gli interessi dell'interprete. Da ciò si evince che chi, ad esempio, volesse utilizzare un brano in una produzione multimediale o in un film deve ricorrere a due differenti licenze: una rilasciata dall'editore, proprietario del copyright ed una rilasciata dalla casa discografica, proprietaria della registrazione musicale a meno che editore e casa discografica non siano gli stessi.

Il Discografico in pratica scopre, sviluppa e promuove artisti (?) al fine di commercializzare i prodotti “discografici” ovvero i CD dell'artista stesso al fine di ricavarne introiti dalla pura vendita  dei supporti (CD, Musicassette etc.).

L’editore invece acquisisce, promuove ed amministra canzoni e testi, non artisti, condividendo con compositori ed autori i proventi generati dai diversi diritti di utilizzo delle opere tutelate (Esecuzioni dal vivo, licenze di sincronizzazione e stampa supporti) ne và da sè che comunque, anche in questo caso anche l'artista ne trae un giovamento..

 La figura dell' autore

Un artista, anzi, un interprete dotato di ottima vocalità, non sempre è in grado di scrivere canzoni per se stesso e a volte, anche se capace di scriverle, non riesce a comporre a livello adeguato alle sue doti canore. In questo caso servono degli autori che scrivano i brani per lei/lui. Spesso ci si rivolge a colleghi cantautori, altre volte ad autori puri. Questi ultimi sono persone cui non verrebbe mai in mente di esporsi, anzi, sono ben felici di cedere le luci della ribalta ad altri preferendo di gran lunga stare a casa a scrivere canzoni. Il loro guadagno deriva dai diritti d'autore.

 FAQ sulla SIAE

(Estratto dal sito SIAE)

Come comportarsi se le composizioni musicali vengono create insieme da un gruppo o una band  musicale?

Il diritto d’autore ha natura personale. Debbono quindi iscriversi alla SIAE, individualmente, i componenti del gruppo o della band che abbiano partecipato alla creazione delle opere. Le opere debbono poi essere dichiarate alla Sezione Musica con le modalità ordinarie, indicando singolarmente i nomi delle persone che hanno partecipato alla creazione dell’opera come compositori o autori della musica o del testo.

 Può essere registrato alla SIAE il nome di una band o di un gruppo musicale?

La protezione del nome di una band o di un gruppo musicale non rientra nelle competenze della SIAE. La registrazione come marchio o denominazione, per evitare l’utilizzo da parte di altri, è possibile presso il Ministero dell’Industria e Commercio, Ufficio Marchi e Brevetti.

 Fino a quando è protetta un’opera e quando invece diviene di dominio pubblico?

In base alla legge italiana e anche di quella dell’Unione Europea, un’opera diventa di dominio pubblico, e può quindi essere liberamente utilizzata, dopo 70 anni dalla morte del suo autore. Nel caso di più coautori il calcolo parte dall’anno di morte dell’ultimo superstite. Vi sono pertanto opere il cui autore principale è deceduto da oltre 70 anni ma che sono ancora tutelate perché i coautori o i librettisti non sono ancora di dominio pubblico. Per le opere straniere di Paesi extraunione europea il calcolo può essere più complesso poiché occorre valutare i rapporti giuridici internazionali tra l’Italia e il Paese di origine dell’opera comparando le rispettive legislazioni.

 Se i miei brani vengono utilizzati all’ estero sono comunque tutelato dalla SIAE?

La SIAE ha contratti di rappresentanza con le Società di Autori dei più importanti Paesi, che provvedono, secondo le proprie regole e in base alle proprie tariffe, ad amministrare nei loro territori anche il repertorio tutelato dalla SIAE, assimilando gli associati SIAE ai propri. Così, ad esempio, se un brano depositato alla SIAE viene eseguito durante un concerto in Francia, la Società di autori francese SACEM provvede ad incassare i proventi secondo le proprie tariffe, e, dedotta la propria provvigione, li trasmette alla SIAE per il successivo pagamento agli aventi diritto. Lo stesso avviene se, sempre ad esempio, un brano depositato alla SIAE vienepubblicato su un disco prodotto in Germania; la Società degli autori tedesca GEMA provvede ad incassare i proventi, secondo le proprie tariffe, ed a trasmetterli alla SIAE per il pagamento agli aventi diritto. La SIAE è rappresentata in quasi tutti i Paesi tramite le Società degli autori locali (l’elenco completo delle Società in contatto con la SIAE e dei loro territori è consultabile sul sito SIAE.IT), in modo da assicurare la tutela delle opere dei propri associati in tutto il mondo.

 Vorrei avviare una attività di produzione discografica e di edizione musicale: quali rapporti devo  instaurare con la SIAE?

Le case discografiche, cioè le aziende produttrici di supporti audio nei diversi formati, sono, dal punto di vista del diritto d'autore, utilizzatori di opere musicali a scopo commerciale, mediante la loro incisione, riproduzione e messa in commercio. Perciò, il produttore discografico deve cor-rispondere alla SIAE le royalties che spettano agli autori ed editori delle opere riprodotte ed è tenuto ad applicare il contrassegno SIAE sugli esemplari prodotti. Diverso è il ruolo dell'editore musicale che, come proprietario dell'opera in base ai contratti stipulati con gli autori, è uno dei titolari dei diritti e riceve, quindi, le royalties incassate per lo sfruttamento delle opere. L'editore musicale deve essere, comunque, associato alla SIAE (o da essa rappresentato) per poter usufruire del servizio di incasso e distribuzione delle royalties svolto dalla Società. Benché, in genere, la Produzione Discografica e l'Edizione Musicale siano esercitate da soggetti giuridici distinti, anche se spesso collegati o consociati, può darsi il caso di aziende che svolgano, come unico soggetto, ambedue le attività. In questo caso esse hanno rapporti con la SIAE in entrambi i ruoli, da un lato, come utilizzatori tenuti al versamento delle royalty, e dall'altro, come associati beneficiari delle royalty stesse.

 E’ possibile depositare testi letterari non ancora posti in musica?

No. La Sezione Musica accetta in tutela solo opere musicali pronte per la pubblica utilizzazione e quindi completa di musica e testo, se previsto. I soli testi in attesa di essere musicati possono però essere depositati, a solo scopo cautelativo, presso il Servizio Deposito Opere Inedite, con custodia quinquennale del materiale depositato a nome di chi deposita.

 La SIAE tutela le opere musicali anche quando il testo o la musica vengono riprodotti graficamente, ad esempio in libri, riviste, spartiti etc.?

No, la riproduzione a stampa o grafica delle opere musicali non rientra nel mandato affidato alla SIAE /Sezione Musica all’atto dell’iscrizione. Pertanto, queste utilizzazioni devono essere autorizzate diret-tamente dagli aventi diritto (editore dei brani o, in mancanza, autore).

Vorrei realizzare un film / documentario/ filmato, inserendo nella colonna sonora alcune musiche di repertorio. Quali sono gli adempimenti necessari?

Per poter sincronizzare un’opera musicale preesistente nella colonna sonora di un film, filmato, audio - visivo, corto o lungo metraggio, ecc., è necessario acquisire preventivamente il permesso cosiddetto di “sincronizzazione”, per la prima fissazione della musica in abbinamento alle immagini e sequenze del filmato. Il permesso deve essere richiesto direttamente agli editori musicali proprietari delle opere oppure, nel caso di opere di proprietà degli autori, al compositore. Le condizioni conomiche vengono fissate di volta in volta dagli aventi diritto.

Nel caso di opere di dominio pubblico, naturalmente, non sono necessari permessi.

Inoltre, è necessario assolvere anche i diritti del produttore discografico, nel caso si faccia uso di una registrazione specifica. Si rammenta che le registrazioni fonografiche sono protette fino a 50 anni dalla data di fabbricazione. Una volta legittimamente realizzato il prodotto audio - visivo, la SIAE provvederà alla riscossione del “compenso separato” spettante agli autori della musica (art. 46 legge 633/1941), per la proiezione pubblica del film o filmato nelle sale. Analogamente la SIAE interverrà a riscuotere il compenso spettante agli aventi diritto della musica per la diffusione televisiva e per la riproduzione su supporti destinati all’ uso privato o al noleggio. Questi diritti vengono riscossi dalla SIAE rispettivamente presso la sala cinematografica, l’emittente televisiva, il produttore dei supporti.

APbeat Edizioni Musicali - Roma - 2004

Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Gennaio 2010 17:40  
27/03/2010 ore 20.30 - L'ORA DELLA TERRA
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