IES - Informativa Economica di Sistema
La comunicazione di sistema è una dichiarazione annuale cui sono obbligati gli operatori dei settori dell'editoria e della radiodiffusione sonora e televisiva e riguarda i dati anagrafici ed economici sull'attività svolta dagli operatori interessati.
L'informativa consente all'Autorità di raccogliere gli elementi necessari per adempiere a precisi obblighi di legge quali la verifica delle posizioni dominanti in ambito radiotelevisivo ed editoriale e l'aggiornamento della base statistica degli operatori di comunicazione.
L’Autorità ha rinnovato, con la delibera n. 116/10/CONS, l’Informativa Economica di Sistema, nei modelli e nelle modalità di trasmissione.
Istruzioni per la compilazione dei quadri delle attività:
· Settore editoriale (base) (ridotta)
· Settore radiotelevisivo (base) (ridotta)
· Concessionarie di pubblicità (base e ridotta)
* Il modello deve essere compilato utilizzando Acrobat Reader nella versione 9.0 o successiva. È possibile scaricare gratuitamente la versione più aggiornata del programma dal sito: http://get.adobe.com/it/reader/
* Il modello debitamente compilato deve essere inviato da un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare:
· il Contact Center dell’Autorità: NUMERO VERDE - 800 185060 - Dalla rete mobile al numero 081 750 750
DAL LUN AL VEN dalle ore 10 alle ore 14
Il servizio è raggiungibile anche a mezzo email all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
· Per chiarimenti tecnici (relativi al modello informatico): Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
I soggetti di cui all’art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2) della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono tenuti a pubblicare le informazioni relative all’esercizio dell’attività editoriale, come previsto dall’art.9 della delibera 129/02/CONS .
Di seguito copia della delibera 116/10/CONS dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
COMUNICAZIONE
Informativa economica di sistema: modalità di trasmissione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mediante posta elettronica certificata – rettifica alla delibera n.116/10/CONS del 16 aprile 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 104 del 6 maggio 2010, disposta dall’Autorità nella sua riunione di Consiglio del 8 luglio 2010.
Con riferimento alla trasmissione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle comunicazioni di cui alla delibera n.116/10/CONS del 16 aprile 2010, recante “Modifica della delibera n. 129/02/CONS recante disposizioni relative all’Informativa economica di sistema”, si precisa che l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica al quale deve essere inviato il modello elettronico di comunicazione, recata dal comma 3 dell’articolo 3, deve essere corretta in Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
DELIBERA N. 116/10/CONS
MODIFICA DELLA DELIBERA N. 129/02/CONS RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA
L’AUTORITA’
NELLA sua riunione di Consiglio del 16 aprile 2010;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;
VISTO l’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, ai sensi del quale il Garante per la radiodiffusione e l’editoria determina con proprio provvedimento i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie, che i soggetti operanti nei settori dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiotelevisiva sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e sistematica;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 150, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera dell’Autorità n. 129/02/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002, supplemento ordinario n. 96 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento per la tenuta e l’organizzazione del registro degli operatori di comunicazione, istituito con delibera n. 236/01/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001, successivamente abrogata dalla delibera n. 666/08/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2009;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 della delibera n. 129/02/CONS, i soggetti obbligati comunicano all’Autorità le informazioni relative all’Informativa economica di sistema riferite all’esercizio finanziario dell’anno precedente;
CONSIDERATO che i mutamenti intervenuti nel quadro normativo vigente e l’evolversi dei mercati/settori rilevati hanno determinato un disallineamento tra le informazioni richieste ai sensi della delibera n. 129/02/CONS e i dati necessari all’Autorità ai fini dell’esercizio delle proprie attività istituzionali;
RITENUTO pertanto necessario procedere, al fine di attuare una opportuna razionalizzazione degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore, ad una sostituzione ed integrazione razionale di alcuni modelli e quadri di cui alla delibera n. 129/02/CONS, che dia conto sia dell’evoluzione dei mercati/settori rilevati, e del relativo quadro normativo, sia della semplificazione delle esigenze informative dei soggetti che concretamente utilizzeranno dette informazioni;
RITENUTO altresì necessario prevedere la possibilità di procedere ad eventuali successivi aggiornamenti e modifiche degli obblighi informativi delle imprese qualora intervenissero mutamenti del quadro normativo e di mercato;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
Obbligo della Informativa Economica di Sistema
1. Gli operatori di rete, i fornitori di contenuti, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, i soggetti esercenti l’editoria elettronica, così come definiti all’art. 2, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, adottato con delibera n. 666/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25 del 31 gennaio 2009, sono obbligati all’invio della Informativa Economica di Sistema.
Art. 2
Modelli
1. I soggetti obbligati all’invio della Informativa Economica di Sistema sono tenuti a compilare, a partire dall’anno 2010, i nuovi modelli disponibili sul sito web dell’Autorità all’indirizzo www.agcom.it nella sezione “Informativa Economica di Sistema”, in sostituzione dei modelli O (dati patrimoniali), P (ricavi imprese editoriali), Q (ricavi imprese radiotelevisive), R (ricavi concessionarie di pubblicità), S (ricavi agenzie di stampa e imprese di produzione), A (dati anagrafici) o U (dati anagrafici e contabili) e quadri P1, R1, R2, T (tiratura dei giornali quotidiani), di cui alla delibera n. 129/02/CONS e successive modificazioni.
2. Sono fatte salve le previsioni relative ai modelli D e V e ai quadri Q1 e Q2.
3. I modelli di cui al comma precedente potranno essere soggetti ad eventuali successivi aggiornamenti e modifiche in ragione dei mutamenti del quadro normativo e regolamentare.
4. I nuovi modelli di cui al presente articolo sono articolati in due serie: ridotta e base.
5. I soggetti i cui ricavi risultano minori di 1 milione di euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie ridotta.
6. I soggetti i cui ricavi risultano superiori a 1 milione di euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie base.
7. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli relativi alle vendite e alle prestazioni, così come indicati nel bilancio d'esercizio dell’anno precedente.
Art. 3
Modalità di trasmissione
1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità ai modelli telematici di cui all’art. 2, resi disponibili sul sito web dell’Autorità all’indirizzo www.agcom.it nella sezione “Informativa Economica di Sistema”.
2. Nella medesima sezione sono presenti le note esplicative dei modelli e i riferimenti per l’attività di informazione necessaria alla corretta compilazione degli stessi.
3. I modelli telematici delle serie ridotta e base devono essere compilati ed inviati all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. a mezzo di casella di posta elettronica certificata.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non affluiscono al protocollo unico dell’Autorità, ma sono soggette a registrazione particolare ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, con modalità di trattamento tali da assicurare le esigenze minime di identificabilità e tracciabilità.
5. L’Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.
1 Come modificato con la decisione Consiliare dell’8 luglio 2010.
Art. 4
Termine
1. Le comunicazioni di cui all’art. 3, al fine di consentire la completa implementazione del nuovo sistema, potranno essere inviate soltanto a partire dal 15 luglio 2010. Il termine entro cui effettuare tali dichiarazioni è prorogato al 30 settembre 2010.
2. Per gli anni successivi, l’invio delle comunicazioni potrà avvenire a partire dal 1° luglio, e dovrà concludersi entro e non oltre il termine del 30 settembre.
Art. 5
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.
Roma, 16 aprile 2010
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IL PRESIDENTE Corrado Calabrò |
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IL COMMISSARIO RELATORE Stefano Mannoni |
IL COMMISSARIO RELATORE Sebastiano Sortino |
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per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Viola |
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