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STATUTO

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E’ costituita un’associazione senza fini di lucro denominata :

A.I.R.L. – Associazione Italiana Radio Locali


  • Articolo 1

L’Associazione Italiana Radio Locali a carattere apartitico, con durata sino al 31 dicembre del 2050, intende svolgere  la sua opera a favore e a sostegno “esclusivo” delle emittenti radiofoniche a diffusione locale presenti in tutta la nazione italiana ed eventualmente anche in altre nazioni, purchè siano perseguite le finalità proprie dell’associazione e risultino funzionali al conseguimento degli obbiettivi.

FINALITA’

  • Articolo 2

1)    Determinare e promuovere la diffusione di opere musicali in accordo diretto o indiretto con gli autori, produtori, esecutori, interpreti, per mezzo delle onde in MF e/o via Satellite, e/o via Internet e con tutti gli strumenti messi a disposizione dalla evoluzione tecnologica. Questo affinché le opere che in quanto tali sono espressione della cultura popolare, possano risultare di pubblico dominio.

2) Attuare i principi espressi dal’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale afferma: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

3)    Sostenere i valori espressi dall’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo; dell’articolo 10 della Convenzione europea e dell’articolo 19 del Patto internazionale di New York.

4)    Valorizzare la cultura e l’arte in ogni sua espressione, particolarmente quella legata alla musica, ai suoi autori, interpreti, esecutori. Concorrere alla promozione e divulgazione delle opere senza alcun fine di lucro delle medesime per mezzo delle emittenti radiofoniche locali associate, con i supporti tecnologici necessari  e/o con esecuzioni dal vivo.

5)    Essere strumento per la costituzione e l’avviamento alle arti e mestieri della comunicazione in generale, letteraria e giornalistica.

6)    Rendersi interpreti e partecipi delle necessità territoriali, strumento di mediazione e canale d’informazione indipendente operante a beneficio dei cittadini, degli enti, dell’autorità.

7)    Ogni emittente radiofonica locale è impegnata a diffondere in qualsiasi momento, notizie di pubblica utilità particolarmente in collaborazione con Protezione Civile, Prefettura, Amministrazioni provinciali e comunali, Comunità montane o marittime.

8)    Le radio locali devono favorire una civile convivenza tra il Popolo italiano e quello dei Paesi confinanti; tutelare e promuovere la lingua italiana, valorizzare la forza lavorativa e imprenditoriale di tutte aziende, operare per le minoranze di ogni estrazione. Prodigarsi per essere punto insostituibile nella comunicazione e nelle relazioni politiche, economiche e sociali delle rispettive aree.

9)    Promuovere lo sviluppo di forme turistiche rispettose dell’ambiente, svolgere azioni di marketing atte ad armonizzare l’offerta turistica locale, avviare un piano di promozione del territorio, dei suoi prodotti, attività, aziende. Partecipare a programmi e iniziative a carattere Comunitario, Nazionale, Regionale e Provinciali aventi attinenza con le attività e le aziende del territorio.


. Articolo 3

a) L’A.I.R.L. è costituita per promuovere e coordinare le finalità associative di cui all’art. 2 di questo Statuto, a questo scopo in rappresentanza e a tutela dell’emittenza radiofonica locale essa svolge attività sindacale, sollecitando tra i patner la costituzione di un Consorzio per il raggiungimento di altri obbiettivi utili allo sviluppo e alla crescita di ogni singola emittente.

b) L’A.I.R.L.  per il bene e gli interessi delle radio locali, potrà operare in collaborazione con altre associazioni aventi i medesimi ed esclusivi interessi per l’emittenza radiofonica locale di altre nazioni.

c) L’A.I.R.L. svolge attività di consulenza per tutte le radio locali, coordina ed assiste gli associati negli adempimenti burocratici; supporta nelle dispute e controversie di varia natura con propri legali ed esperti.

. Articolo 4

Sono organi dell’associazione:

    • Il Consiglio Direttivo
    • L’Assemblea dei Soci
    • Il Collegio Sindacale

CONSIGLIO DIRETTIVO

. Articolo 5

L’amministrazione dell’associazione è affidata ad un Consilgio, composto da un minimo di nove membri, compreso il Presidente. I Consiglieri sono nominati dall’Assemblea degli associati; a questa spetta la nomina del Presidente.

. Articolo 6

Il Consiglio è l’organo esecutivo dell’associazione, inoltre a esso compete mediante deliberazioni scritte in apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario, adottare gli Atti necessari al funzionamento dell’Associazione.

Sono compiti del Consiglio:

a)       la formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione dell’Associazione;

b)       i bilanci di previsione, la stesura del conto consuntivo nonché le relezioni sull’attività svolta ed i piani di azione ad essi legati.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno. E’ facoltà del Presidente riunire il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile. Di ogni convocazione deve essere data nptizia almeno 5 giorni prima della riunione. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni  sono rieleggibili; l’Ufficio del Consigliere è gratuito. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di metà dei Consiglieri, trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti.

PRESIDENTE

. Articolo 7

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato ogni volta. Il Presidente amministra l’Associazione e la rappresenta davanti a terzi e in giudizio. L’Ufficio del Presidente è gratuito. Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Diretivo, tra i propri componenti, può esercitare le funzioni proprie del Presidente, in caso di assenza o legittimo impedimento oppure su specifica delega dello stesso.


ASSEMBLEA DEI SOCI

. Articolo 8

Spetta all’Assemblea dei Soci l’elezione del Consilgio dopo averne stabilito il numero dei componenti, la nomina del Presidente, le direttive generali dell’Associazione, modificare lo Statuto, fermo restando lo scopo sociale, stabilire l’entità della quota associativa annuale, approvare il bilnacio preventivo e consuntivo. Ogni modifica dello statuto sociale deve essere deliberata dalla maggioranza di due terzi dei votanti. La stessa maggioranza dei votanti potrà deliberare la costituzione di un Comitato di verifica, eleggendone i componenti e determinandone i compiti e le attribuzioni. Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere approvato con la maggioranza dei tre quarti dei votanti. La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente mediante lettera di convocazione. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile, oppure nel caso che due terzi dei soci ne facciano domanda scritta. In sede di assemblea i soci possono avanzare quelle proposte che ritengono utili al conseguimento degli scopi sociali. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea è necessaria la presenza di metà dei soci. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio conferendo delega scritta. A ciascun socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

PROVENTI

. Articolo 9

I proventi con i quali l’associazione provvede alle proprie funzioni sono:

a)    le quote associative annuali;

b)    eventuali donazioni e/o offerte, e/o contributi di soci, enti comunali, provinciali, Comunita montane, Regione, ecc.

c)    eventuali sponsorizzazioni di privati o istituti finanziari.


CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE DEI SOCI

. Articolo 10

Possono entrare a far parte dell’Associazione:

Coloro che, condividendo le finalità presentino domanda di adesione scritta e versino la quota associativa. La domanda dovrà essere accettata con delibera del Consiglio. Il Consiglio può deliberare la decadenza dei soci che svolgono attività o si comportino in modo tale da pregiudicare il raggiungimento degli scopi dell’associazione o a compromettere il buon nome e la dignità dell’Associazione stessa. Questi devono essere identificabili “unicamente tra gli Editori Radiofonici di stazioni locali”.

Nota bene: per emittente locale s’intende una stazione in grado di coprire con l’irradiazione delle proprie antenne un territorio non superiore a quello della regione dove ha la sede. Quindi a copertura comunale, provinciale, comunità montane o marittime, l’intera regione ove ha sede la radio e/o parte di una o più regioni con un’estensione pari e non superiore alla regione ove ha sede la radio medesima.


SEGRETERIA E SEDE


La Presidenza : A.I.R.L. - Via Salomone, 12 – 22017 Valsolda  (Como)

Sede operativa per il centro e sud italia : A.I..R.L. -  Via Feltrino, 34 – 66030 Frisa (Chieti)

Studio legale : A.I.R.L. / De Santis – Viale Mazzini, 140 – 00195 Roma

CONTATTI: Cell. 333 86 16 233 ,  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Agosto 2010 18:54  
27/03/2010 ore 20.30 - L'ORA DELLA TERRA
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