L'ennesimo provvedimento contro le radio locali
l Milleproroghe è legge: confermata soppressione provvidenze a radio e tv locali. Ora speranza è nuovo provvedimento legislativo che ripristini in tutto o in parte contributi perduti. Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto Milleproroghe, che quindi diventa legge.
Dopo un sofferto confronto parlamentare, nel decreto è confluito lo slittamento al 2011 della riforma sui contributi all'editoria, ma allo stesso tempo è stata confermata la soppressione delle provvidenze (a decorrere dal 2009) a radio e tv locali. Per il resto, la legge di conversione garantisce contributi pari al 100% degli importi del 2008 e reintroduce il cosiddetto "diritto soggettivo" per giornali di partito, cooperative giornalistiche, testate no profit e culturali.
Questo il testo del DDL n. 1955-B, recante conversione in legge con modificazioni del DL 30/12/2009 n. 194, come trasmessa dalla Camera al Senato il 24/02/2010 e confermato in data odierna.
Art. 10-sexies. – (Differimento dell’applicazione di disposizioni in materia di contributi all’editoria). – 1. Nelle more della riforma organica del settore dell’editoria e in attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contributi relativi all’anno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e 10 dell’articolo 3 e all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, al comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 5 dell’articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l’anno 2008;



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