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CIRCOLARI


CIRCOLARE 25 GIUGNO 2010 EDITORIA E RADIO

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Circolare esplicativa in data 25 giugno 2010 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della nuova disciplina in materia di rimborsi delle spese sostenute per i consumi telefonici e per il riconoscimento del requisito di emittente di informazione quale premessa per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

In data 27 febbraio 2010 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, che all’articolo 10-sexies alla lettera e), dispone che a decorrere dal 2009 non si applicano le riduzioni tariffarie per l’energia elettrica e per i canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché i rimborsi del 60% delle spese per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di informazioni a diffusione nazionale o regionale per le imprese di radiodiffusione sonora, nazionali e locali, e le imprese di radiodiffusione televisiva locali che svolgano quotidianamente attività di informazione, le une dalle ore 7 alle ore 20, per il 15 e il 25%, le altre dalle ore 7 alle ore 23 per almeno un’ora al giorno.

Le agevolazioni menzionate nonché le agevolazioni di credito previste dalle leggi sull’editoria, non si applicano altresì alle imprese radiofoniche e ai canali tematici satellitari che risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, nonché alle altre imprese radiofoniche ed i canali tematici satellitari che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, che continuano a percepire in via transitoria, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.

Sono fatti salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico. Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti sopraindicati, tranne le emittenti nazionali ed i canali tematici satellitari, sono riconosciuti esclusivamente i contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.”.

In considerazione dell’avvenuta presentazione da parte delle imprese esercenti emittenti radiofoniche e televisive – entro il previsto termine del 31 marzo 2010 - delle domande per l’anno 2009 previste dagli articoli 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004,n. 112,appare opportuno rendere noti alcuni chiarimenti, mediante l’emanazione della presente circolare esplicativa.

A seguito dell’entrata in vigore della modifica normativa sopra richiamata, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria continua a svolgere l’attività istruttoria atta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme che prevedono il mantenimento dei contributi alle emittenti radiofoniche e ai canali tematici satellitari organi di movimenti politici, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dell’articolo 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria effettua altresì l’attività istruttoria finalizzata al riconoscimento dei requisiti relativi all’effettivo svolgimento dell’attività di informazione da parte delle testate giornalistiche radiofoniche e televisive.

Tale riconoscimento è necessario per ottenere l’ammissione ai rimborsi delle spese telefoniche sostenute dalle imprese, che la normativa sopracitata ha mantenuto, nonché ai contributi concessi dal Ministero per lo Sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, in favore delle emittenti televisive locali che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e delle emittenti radiofoniche locali che abbiano ottenuto parere favorevole all'ammissione da parte della commissione istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.

L’elenco delle emittenti radiofoniche e televisive che ottengono esito favorevole è comunicato al Ministero per lo Sviluppo economico per il seguito di competenza, a seguito dell’acquisizione del parere da parte delle Commissioni operanti presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, previste rispettivamente dall’articolo 4 del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall’articolo 4 del Decreto del Presidente della repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

Pertanto, il termine perentorio per la presentazione delle domande al Dipartimento per l’informazione e l’editoria resta fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello per il quale sono richieste le provvidenze di legge. In allegato alla presente circolare si richiama l’elenco della documentazione necessaria per l’istruttoria che le imprese radiotelevisive dovranno produrre a corredo della domanda.

Per quel che riguarda il riconoscimento del requisito dell’effettivo svolgimento dell’attività di informazione da parte delle testate giornalistiche radiofoniche e televisive, per accedere agli ulteriori contributi previsti dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le domande potranno essere presentate entro, e non oltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico recanti i “Bandi di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2010, alle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive locali”.

Roma, 25 giugno 2010

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
on. Paolo Bonaiuti

 

ALLEGATO PER EMITTENTI RADIOFONICHE

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale vengono indicati:

  • la sede legale e la sede operativa dell’impresa;
  • estremi di registrazione (numero e data) della testata giornalistica presso il competente Tribunale;
  • di non aver mai ricevuto ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 223/90 provvedimenti di disattivazione e di non aver mai effettuato trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi e ripetitivi, ovvero di aver ricevuto i seguenti provvedimenti di disattivazione dal….. al…, ovvero di aver effettuato trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi dal….. al…. per le seguenti ragioni…
  • estremi del decreto di concessione o altro titolo richiesto;
  • le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 25% (art.11 della legge n. 67/1987) e per non meno del 15% (art. 8 della legge n. 250/1990) delle ore di trasmissione effettuate tra le ore 7 e le ore 20 di ogni giorno;
  • il palinsesto settimanale tipo (dal lunedì alla domenica) con l’ora di inizio e l’ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di programmi informativi autoprodotti;
  • dichiarazione sulle sole utenze telefoniche, intestate all’impresa e riferite esclusivamente alla testata per la quale si richiedono le agevolazioni.

Si richiedono inoltre i seguenti documenti:

certificati degli Enti Previdenziali (ENPALS, INPGI, INPS, INPDAI, ecc);

qualora non vi siano dipendenti iscritti presso uno degli Enti sopra citati inviare comunque una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti tale circostanza. La regolarità contributiva deve essere conseguita il 30 settembre successivo alla data di presentazione della domanda, a pena di decadenza.

 

 

 

 

ROC - DELEGA ALLE REGIONI

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Comunicazione annuale al ROC per l'anno 2010 Da: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

DELEGA ALLE REGIONI

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 11 e 13 dell’Allegato A alla Delibera n. 666/08/CONS e s.m.i  di questa Autorità, recante il “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione” (di seguito Regolamento) l’operatore iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione (di seguito ROC) è tenuto a trasmettere la comunicazione annuale esclusivamente in modalità telematica, come previsto dall’art. 13 del Regolamento.

Si fa presente che, ai sensi dell’art.11, comma 1, della citata Delibera, la comunicazione annuale va trasmessa anche in assenza di variazioni.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della predetta Delibera, i soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative sono tenuti a trasmettere la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio, aggiornata alla data dell’assemblea, mentre i restanti soggetti sono tenuti a trasmettere la comunicazione annuale entro il 31 luglio 2010, aggiornata a tale data.

Si fa altresì presente che la mancata trasmissione della comunicazione annuale telematica, nei termini stabiliti dal regolamento, è sanzionabile in base all’art. 24 del Regolamento stesso (sanzioni da 516€ a 103.300,00€).

Al fine di trasmettere le comunicazioni in modalità telematica è necessaria l’abilitazione dell’operatore iscritto al sistema telematico R.O.C.. Gli operatori iscritti non ancora in possesso dell’abilitazione, possono richiederla attraverso una procedura di registrazione da effettuare sul sito www.roc.agcom.it a cura dei rispettivi rappresentanti legali (o i titolari delle imprese individuali).

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Agosto 2010 18:53 Leggi tutto...
 

SAPETE PROPRIO TUTTO ?

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Che differenza c´è tra DAB e DAB+?

La differenza sta nel tipo di codifica del segnale audio. DAB utilizza il protocollo MPEG1 Layer 2, mentre DAB+ impiega il sistema HE AAC V2. In entrambi i casi, i dati audio sono compressi per poter trasportare più reti radiofoniche nella larghezza di banda disponibile. Un ricevitore DAB+ è in grado di decodificare anche i segnali DAB.

Cos´è il DRM?

DRM sta per Digital Radio Mondiale e si tratta di un protocollo per la radiodiffusione digitale sulle onde corte e medie. In alcuni Paesi, il DRM viene impiegato a complemento della rete di onde corte. In Svizzera non trova alcuna utilizzazione.

Cos´è l´HD Radio?

Si tratta di un protocollo radio digitale altamente compatibile con la normale tecnologia analogica OUC. Alle tradizionali stazioni in OUC, sulle frequenze attualmente utilizzate, viene aggiunto un segnale che contiene la stessa programmazione in formato digitale (vedi anche IBOC).

Cos´è l´IBOC?

FM IBOC DAB sta per FM In Band On Channel Digital Audio Broadcast e si tratta di un protocollo di radiodiffusione digitale altamente compatibile con l´infrastruttura e con gli utenti OUC. Alle tradizionali stazioni in OUC, sulle frequenze attualmente utilizzate, viene aggiunto un «pacchetto» che contiene la stessa programmazione in formato digitale. L´IBOC viene utilizzato soprattutto negli Stati Uniti per la radiodiffusione digitale (vedi anche HD Radio).

Cos´è la radio digitale?

Per radio digitale si intende la diffusione dei programmi radiofonici in formato digitale. Nel mondo vengono impiegati diversi protocolli di trasmissione, tra i quali:

  • Digital Audio Broadcasting DAB e DAB+ (un´evoluzione del DAB)
  • Digital Multimedia Broadcasting DMB
  • Digital Radio Mondiale DRM
  • HD Radio (conosciuta anche come FM In Band On Channel Digital Audio Broadcast o FM IBOC DAB)Tutti questi protocolli servono alla diffusione di segnali digitali con nuovi metodi di modulazione.)

Cosa si può fare in caso di ricezione difficoltosa?

Per una buona ricezione è comunque necessaria un´antenna. Per gli apparecchi portatili con antenna integrata è possibile cercare la posizione ottimale spostando l´apparecchio. In alternativa si può utilizzare un´antenna VHF per interni.

Cosa significa DAB?

DAB sta per Digital Audio Broadcasting e si tratta di uno standard internazionale di radiodiffusione digitale per la ricezione mobile. Un canale DAB permette di distribuire contemporaneamente più reti radiofoniche e garantisce una ricezione assolutamente esente da disturbi e interferenze. Il DAB offre numerosi vantaggi ed è destinato a sostituire nel medio/lungo periodo la radio in OUC.

Cosa significa DAB+?

DAB+ è un´evoluzione del DAB dotata di un sistema di codifica audio complementare per la radiofonia digitale «Digital Audio Broadcasting» che utilizza la nuova tecnologia HE AAC v2. DAB+ è compatibile con lo standard attuale DAB. DAB, DAB+ e DMB fanno parte della gamma degli standards Eureka 147.

Cosa sono i PAD?

PAD sta per Programme Associated Data e si tratta di informazioni aggiuntive associate alla parte musicale o parlata di un programma radiofonico. I dati trasmessi fanno sempre riferimento al programma al quale sono associati (ad esempio titoli di brani, interpreti ecc.).

Il DAB+ esiste anche in altri Paesi?

Sì, è già stato introdotto in Svizzera,  Australia e a Malta. Nel 2010 è pianificata l´introduzione del DAB+ in 17 città tedesche.

In Svizzera, la radio digitale nello standard DAB sarà presto sostituita dal DAB+?

La ricezione delle reti radio in DAB continuerà ad essere possibile. La migrazione, che premetterà la diffusione di altre reti, è stata preparata con l´UFCOM. Per qualche rete è prevista una fase di simulcast tra DAB e DAB+. Il passaggio definitivo al nuovo standard DAB+ è pianificato da fine 2012 a fine 2015.

Possono verificarsi interruzioni nella ricezione mobile del DAB?

Il segnale DAB è recepibile anche in movimento, ma la qualità del segnale dipende molto dal tipo di apparecchio ricevente e dalla antenna. La ricezione scadente in automobile è spesso dovuta alla antenna che non è digitale, ma OUC. Sui treni, se le carrozze sono schermate, la qualità è rapidamente pregiudicata.

Quali sono le possibili fonti di disturbo?

Come per tutte le onde elettromagnetiche diffuse via etere, anche il segnale radio può venire disturbato da macchine, apparecchi o computer che influenzano il campo elettromagnetico. Poiché queste fonti si trovano soprattutto in prossimità dei luoghi di ricezione può essere di aiuto una schermatura o lo spostamento del luogo di ricezione.

Quanto costa una radio DAB?

Una radio DAB portatile costa già da 70 euro in sù. Come per le OUC, anche per le radio digitali sono in commercio (in Svizzera)numerosi modelli di tutte le fasce di prezzo.

Ricevo male la radio digitale. Perché le radio non aumentano la potenza dei trasmettitori?

Le radio non possono intervenire a loro piacimento sulla potenza dei trasmettitori. I piani di distribuzione sottostanno a regolamentazioni internazionali.

Ultimo aggiornamento Venerdì 23 Aprile 2010 00:41
 

NO AL DIGITALE E FUORI LA GRANA

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L'A.I.R.L - DICE NO AL DIGITALE E CHIEDE DI RISERVARE L' FM ALLA RADIO LOCALI

Per la nostra associazione si tratta di un presa di posizione che risale al 2002 - quando era operativa la Commissione per l'assetto RTV e che trova riscontri oltre Manica, infatti dal 2015  la Gran Bretagna è intenzionata a riservare l'effeemme alle locali mentre i network e le regionali dovranno fare spazio... questo perchè:

In primo luogo il non interesse della popolazione (che ha la sua bella sovranità nel paese della Corona ) analogamente alla Svizzera dove il digitale radiofonico è già da tempo una realtà e dove per l’appunto questo modernismo a tutti i costi non interessa i consumatori-ascoltatori. Purtroppo in Italia abbiamo sempre a che fare con tanti furbetti sempre interessati a portare avanti per i loro porci comodi, ne abbiamo conosciuti molti a Roma durante la nostra presenza in seno alla Commissione per l’assetto RTV, dove come abbiamo già riferito in diverse occasioni, l’interesse ed il sostegno a favore delle radio locali corrisponde allo ZERO ASSOLUTO; diverso ragionare quanto a dover versare le quote di appartenenza assai salate a molte (non tutte) di queste associazioni di categoria.

La nostra associazione è e resta impegnata perché non venga recepita l'assurdità di costringere le radio locali ad abbandonare l’FM senza alcuna garanzia quanto alla effettiva disponibilità di frequenze digitali per tutti i concessionari, e alla conseguente imposizione di costituire consorzi (i consorzi vanno bene ma per altri motivi – vedere il nostro C.I.R.L. – Consorzio Italiano Radio Locali) e per tanto se la radio locali “TUTTE” sapranno essere dalla parte dell’A.I.R.L di chi realmente ha a cuore il destino delle radio locali – abbiamo buone possibilità di farcela, ma solo e soltanto con la completa adesione al nostro progetto e alla nostra associazione.

Intanto vi invitiamo a riflettere sulla vostra singola condizione di operatori in possesso dei requisiti e di un pezzo di carta chiamato autorizzazione e/o concessione che costituisce di fatto la prova provata della colossale truffa attuata da l’ex ministero delle Poste e Telecomunicazioni, dall’ex ministero delle Comunicazioni e dall’attuale MSE – Comunicazioni che consiste nel non aver mai messo le emittenti autorizzate a fruire del requisito essenziale per operare e cioè le frequenze utili per operare nei bacini di propria competenza e spesso lasciandole tra di esse abbandonate a conflitti interferenziali le cui responsabilità sono solo da individuare nel competente ministero che in tutti questi anni hanno preteso il versamento dei relativi canoni (bene ha fatto chi non ha mai versato una lira) rubando impunemente in attesa che venga attuata la pianificazione delle frequenze !!!

Conclusione, dovrebbe essere chiaro a tutti, che le nostre autorità non hanno alcun interesse a che l’analogico resti a favore delle radio locali che sono solo fonte di problemi e di scarso interesse economico per le casse dello Stato, per questo vi dovete preoccupare di avere qualcuno che vi rappresenti con onestà a tutela della vostra sopravivenza e che ogni istante potrebbe essere l’ultimo per Voi, il vostro lavoro, la vostra radio!! N.b. ognuno di voi dovrebbe (se volete anche con il nostro Studio legale) denunciare chi sino ad oggi vi ha derubato e preso in giro con la probabilità di ricuperare un bel po’ di soldi per la pensione.

 

MOBILITAZIONE GENERALE

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ART.21 IN PIAZZA PER LA COSTITUZIONE - "Saremo tutti in piazza il giorno 13 per contrastare il tentativo di oscurare la Costituzione, la legalità, la libertà dell'informazione": è l'impegno di Articolo 21, nelle parole del presidente Federico Orlando e del portavoce Giuseppe Giulietti. "Chiediamo a tutte le associazioni del settore di partecipare - sottolineano i vertici di Articolo 21 in una nota - denunciando quanto sta accadendo e utilizzando ogni spazio disponibile, dai siti ai media sino ai palcoscenici.

A.I.R.L. – Associazione Italiana Radio Locali si affianca ad ART. 21  e invita tutte le radio a sensibilizzare i loro ascoltatori con programmi dedicati al grave attentato alla loro libertà di esistere. Il presidente dell’A.I.R.L è disponibile per dirette telefoniche di circostanza, potete contattare Alessandro Rampani al 333 8616233.   Il presidente dell’A.I.R.L. invita tutti a riflettere sulla non partecipazione al voto come forma democratica di protesta contro il Governo e lo stesso Capo dello Stato che con la sua firma irresponsabile ha dato il nulla osta alla distruzione di molte radio locali con perdite di posti di lavoro e con la chiara volontà di mettere il bavaglio alle ultime “Voci” della libertà .

Vi è il grave rischio, quasi inevitabile,  di guerra civile e se questo dovesse accadere le responsabilità sono interamente del Governo in carica che continuamente non si interessa dei numerosi e gravi problemi del nostro paese per occuparsi invece ai  “fatti privati” e che hanno fatto diventare l’Italia un paese da barzelletta agli occhi del mondo intero con un danno insopportabile alla dignità della gente onesta che ancora resiste.

Venite tutti a Roma sabato 13 marzo con una bandiera gialla e striscia nera trasversale in segno di grave protesta contro il Governo e se non potete esponete la bandiera giallo alle finestre delle vostra radio, chiedendo ai vostri ascoltatori di fare la stessa cosa, la nostra libertà è in pericolo, la Costituzione non si tocca!!


Ultimo aggiornamento Domenica 07 Marzo 2010 20:18
 
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